sabato 23 Novembre 2024
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Scuola, ritorno in presenza: prefetto “richiama” i sindaci

Bisogna ritornare in classe, almeno per il momento. All’incredibile “matassa” di ordinanze sindacali e a quella regionale sospesa dal Tar Campania, che ha fissato per l’8 febbraio la discussione in collegio, e “l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale di rango primario”,  ai sindaci ieri il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha inviato una nota che li “richiama” alle “aperture” e ad allinearsi con la decisione del Tar.

Considerato che il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione primaria ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati  e per quanto specificamente rileva, individuando, all ‘art. 4, puntualmente, la disciplina per la “gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” (e, segnatamente: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell’infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primarie; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di “almeno due casi di positività nella classe”e predisponendo, tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica” (art. 5); Considerato che le dettagliate misure attuano, specificano e ampliano quanto già disposto dall’art. 1 del D.L. 6.8.2021, n.111 (“Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133. Considerato che la dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”, il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile”, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo; gioverà sul punto ricordare che le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata; il che non è nel caso all ‘esame, ove, in via d’urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell’emergenza specifica e si è disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l’individuazione delle specifiche modalità del detto esercizio, proprio nel caso preso in considerazione dall’ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico); Considerato che, per quanto sopra detto, non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l ‘attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell ‘ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale. Considerato, sotto ulteriori profili: che neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le “zone rosse” e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e la sola mera possibilità dell’insorgenza di “gravi rischi”, predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, … “

 

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