venerdì 20 Settembre 2024
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Sant’Anastasia – Il Tar boccia la procedura che ha concesso alla Gesa l’appalto per il servizio di igene Urbana.

Un procedimento del Tar Campania ha stabilito che la Gesa non può aggiudicarsi i sette anni di appalto per il servizio di igiene urbana cittadino. La società è inciampata sul Durc, irregolare al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Tante perplessità, domande e ancora di più le ‘stranezze’ o leggerezze commesse dagli uffici preposti, dove trasparenza e legalità dovrebbero essere il fiore all’occhiello di tutto l’operato che interessa il settore della pubblica cosa. Cosi non è stato. La vicenda si apre nel 2012, l’Ente comunale di Sant’Anastasia indice una gara alla quale prenderanno parte la Gesa e la Gpn. L’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana, va alla società Gisa srl, cosi l’azienda Gpn avvia un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro il Municipio anastasiano, chiedendo l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 594 del 22 maggio 2012. L’offerta tecnica della società GISA sarebbe inattendibile e sviata, in violazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni di gara, con riferimento all’Analisi del contesto, la proposta di miglioramento del sistema di raccolta, l’espletamento di corsi di formazione ed aggiornamento, il valore tecnico e qualità dei mezzi impiegati, le soluzioni progettuali ed organizzazione proposta per l’espletamento di altri servizi, servizi aggiuntivi, servizi migliorativi, soluzioni proposte sulla sensibilizzazione, inoltre sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Il comma 2 dello stesso articolo, nel testo modificato a seguito del decreto-legge n. 70 del 2011, soggiunge che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, co. 2, del decreto-legge n. 210 del 2002. Orbene, la presenza di un DURC negativo al momento della partecipazione alla gara, obbliga l’amministrazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata. Un procedimento di gara, quello intrapreso dall’Ente anastasiano, che la I Sezione del Tar Campania ha annullato. e con essa l’aggiudicazione dell’appalto, con conseguente obbligo di riaprire la procedura concorsuale, evidenziando che “la GISA avrebbe falsamente dichiarato, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso del requisito della regolarità contributiva; – la stazione appaltante non avrebbe provveduto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, a nulla rilevando il rilascio del DURC in epoca successiva alla presentazione delle offerte”.

Maria Beneduce

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