Condoni edilizi: proviamo a fare un po’ di chiarezza
Sant’Anastasia. Dall’associazione neAnastasis riceviamo una lettera che di seguito pubblichiamo.
Cogliamo l’occasione del recente intervento sui social network del sindaco di Sant’Anastasia sull’annoso problema del condono edilizio, per cercare di fare il punto della situazione su tale argomento, alla luce dei recenti provvedimenti legislativi.
Partiamo dal lontano 1985 in cui fu emanata la legge n. 47 sul primo condono e a fronte della quale furono presentate al Comune di Sant’Anastasia n. 1433 richieste. Seguì la legge n.724 del 1994 con ulteriori n. 898 richieste allo stesso Comune. La successiva legge di condono n. 326 del 2003 fu ritenuta, con L.R. 10/2004, non applicabile dalla Regione Campania nei comuni della zona rossa che nel frattempo era stata istituita con l’arcinota legge 21/2003.
La suddetta legge, nella sua formulazione originaria, vietava sia nuove edificazioni a scopo residenziale in detti comuni (art. 2) sia il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell’edilizia residenziale (art. 5). Ciò ha significato l’impossibilità di rilasciare concessioni edilizie a fronte delle richieste di condono per le residenze, anche se già realizzate.
In conseguenza di questi provvedimenti legislativi si è determinata una notevole discriminante tra i cittadini della zona rossa e tutti gli altri della stessa Regione Campania. Difatti ai cittadini di detta zona non è stata consentita la realizzazione di nuove residenze, al fine di attenuare il rischio Vesuvio, non hanno potuto usufruire dell’ultimo condono, quello del 2003, né ottenere, con effetto retroattivo, la sanatoria per gli abusi residenziali per i quali avevano presentato da decenni istanza di condono, a fronte delle leggi 47/85 e 724/94.
Per fortuna, con successivi provvedimenti legislativi, leggi regionali 29/2019 e 6/2020, è stata modificata la legge 21/2003 con l’eliminazione del divieto di sanatoria per gli abusi 47/85 e 724/94.
Oggi, quindi, le pratiche di sanatoria, che giacciano da decenni presso l’ufficio urbanistico del comune, possono essere esaminate ed emettere la concessione per quelle conformi.
Fare polemiche su ulteriori aspetti del condono, come ha fatto sui social il sindaco di Sant’Anastasia, dott. Carmine Esposito, parlando del limite volumetrico di 750 mc per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria ed alla applicabilità o meno di tale limite volumetrico alle costruzioni non residenziali (a fronte del condono 724/94) è, a parer nostro, assolutamente fuorviante. Ci sono state, difatti numerose sentenze della Cassazione che hanno fatto chiarezza su questi due aspetti del problema.
La sentenza n. 31955 del 1/7/2015 precisa che il limite volumetrici di 750 mc si applica a tutte le costruzioni abusive, sia esse residenziali sia di altro tipo, censurando in tal modo una circolare del Ministero dei L.P. (n. 2241 del 17/6/1995) che affermava che tale limite volumetrico si applicasse solo alle costruzioni residenziali e non a quelle dì altro tipo (industriali, commerciali, turistiche, ecc.)
La sentenza n 20889 del 10/6/2020, quest’ultima citata dal sindaco, così si esprime sul limite volumetrico per singola richiesta di sanatoria: “stante… la necessità di interpretare la norma di cui all’art. 39 della l.n.724/1994 in modo conforme alle disposizioni costituzionali ed in particolare al principio della ragionevolezza, deve convenire……che, nel caso di nuove costruzioni, in tanto sia possibile far riferimento al limite volumetrico di 750 mc per ciascuna domanda, solo allorché le stesse siano presentate da soggetti espressioni di centri di interesse realmente autonomi e non finalizzate alla mera elusione del limite normativamente stabilito”.
Chiariti questi due aspetti del condono 724/94, riteniamo che non sia più il caso di ulteriori polemiche e sia giunto il momento di rimboccarsi le cosiddette maniche e darsi da fare per evadere finalmente queste pratiche di condono e non far trascorrere ulteriori decenni di attesa.
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