lunedì 16 Settembre 2024
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Grattini, perplessità sull’appalto a partire dalle multe

Somma Vesuviana – Fino ad ora avevamo creduto che il mistero principe del 2008 fosse stato quello relativo alla scomparsa del manoscritto antico dagli scaffali del vecchio archivio comunale di Somma Vesuviana. In realtà non è così. L’enigma, certamente meno affascinante, ma sicuramente molto più corposo, che sta monopolizzando il dibattito nella cittadina sommese riguarda gli “ausiliari del traffico”. Si proprio loro, i signori con la pettorina azzurra, i quali forniscono i tagliandi (ognuno di essi costa 50cent. e vale per un ora) a chiunque sosti nelle aree delimitate da strisce blu. Lo stesso servizio prevede multe (che in passato sono state fatte) a chi viene trovato in sosta senza il suddetto tagliando. A Somma Vesuviana questo però, incredibilmente aggiungerei, non avviene. Avete letto bene. Che acquisti o meno il ticket l’automobilista non va incontro ad alcuna sanzione.
Incuriositi da questa vicenda abbiamo indagato ed abbiamo riscontrato alcune incongruenze le quali potrebbero (il condizionale è d’obbligo) spiegare in parte questo strano fatto. Eccovi le principali.
Innanzitutto un comma dell’art.8 del capitolato dell’affidamento del servizio recita che “La gestione e la vigilanza dei parcheggi pubblici a pagamento per la sosta di autoveicoli nelle aree destinate a parcheggio sarà effettuata da soggetti parcheggiatori titolari del decreto di nomina di “Ausiliari del Traffico”. Esiste questo decreto?
Altra cosa sulla quale non abbiamo nessun riscontro diretto è questa “Il concessionario provvederà a dotare il personale di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento recante la foto, l’individuazione della qualifica, nonchè lo stemma del comune”. Ed ancora, sempre dallo stesso articolo 8, “Il concessionario dovrà essere, inoltre, dotato di apposito registro destinato a ricevere reclami e/o osservazioni da parte del pubblico, che dovrà essere esibito agli organi competenti”. Se neanche ci multano per cosa possiamo reclamare?
Rapportandoci sempre al capitolato osserviamo con attenzione l’articolo 14 che afferma “L’Amministrazione si riserva la facoltà in ogni momento di verificare la qualità del servizio prestato dal concessionario e, in caso di ripetute inadempienze, sia quantitative che qualitative, di formulare contestazioni scritte invitando l’impresa ad ottemperare agli obblighi contrattuali nel termine di 20 giorni e di relazionare per iscritto in risposta a quanto contestato.
L’Amministrazione ha il diritto di recedere “ipso iure” dal contratto, solo ed esclusivamente, quando previa diffida a provvedere nel termine dei 20 giorni l’impresa non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa per più di 20 giorni lavorativi senza giusta causa”.
La mancanza di sanzioni non è un grave difetto di qualità del servizio offerto dal concessionario? Il cittadino virtuoso (che non ha la colonnina, ma spesso deve andare a cercarsi l’”ausiliario” pur munirsi di tagliando) in questo senso è paragonato a chi se ne frega delle regole?
Ma il capitolato non è l’unica antinomia che salta agli occhi. Se si osserva attentamente la scheda economica allegata al bando se ne scorge un’altra ancora più clamorosa.
I calcoli fatti per il pagamento del canone che il concessionario dovrebbe effettuare a favore dell’ente è rapportato in base alle 10 unità impiegate dalla vecchia società che gestiva l’appalto e che prevedeva la vendita di 125 grattini al giorno per unità.
Noi abbiamo notato il fatto che gli ausiliari dell’Interpool ( la società concessionaria) che esplicano il servizio sono molti di più. Almeno una quindicina in più.
Dunque la società paga il canone in base all’incasso di 10unità (30000 tagliandi mensili), ma a “battere” le aree di sosta, con conseguente aumento del numero dei tagliandi incassati, non sono solo le 10 unità previste. Come è possibile tutto ciò?
L’ultima incongruenza finita sotto la nostra lente d’ingrandimento è la modalità di selezione. L’articolo 57 del codice degli appalti pubblici riguardante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara asserisce, al punto 6, che “ove possibile la stazione appaltante […] nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione seleziona almeno tre operatori economici( tre), se sussistono in tale numero soggetti idonei”. Viene da chiedersi: perché sono state prese in considerazione due (2) ditte e non una terza, di Somma Vesuviana tra l’altro, che già in passato aveva partecipato a gare del genere?
Intanto la cosa certa è che la gara di settembre è andata deserta e quindi l’attuale gestore è stato prorogato il servizio nonostante tutto.

Gaetano Di Matteo

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