Somma Vesuviana. Dalla consigliera comunale è avvocato Rubina Allocca riceviamo la nota che di seguito pubblichiamo.
Facendo seguito alle notizie apprese sui pmedia
La denuncia: “Illegittima l’elezione della vicepresidente Allocca”
e che hanno interessato la nomina a Vice Presidente del Consiglio Comunale della scrivente, si precisa quanto segue:
se vi è un contrasto tra statuto e regolamento, in base al principio di gerarchia delle fonti ed in
conformità all’art.7 del D.Lgs n.267/2000 che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto” dovrebbe prevalere lo statuto.
Tuttavia, quando lo statuto preveda regole generali dettate per la generalità degli organi collegiali,
mentre il regolamento contenga una specifica disciplina, l’antinomia potrebbe risolversi in base al
principio della prevalenza della disciplina speciale dettata dal regolamento. (Parere ministero
dell’interno 21.03.2019)
L’art.23 nel caso specifico del nostro statuto comunale al punto 10 recita: “Il Consiglio Comunale nella prima seduta subito dopo la convalida dei Consiglieri elegge fra i propri componenti, con
successive e separate votazioni, per appello nominale, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati per legge…”
Sebbene il citato articolo prevede l’istituzione del Vice Presidente al singolare, la disposizione in
esame può essere validamente interpretata nel senso che lo Statuto Comunale ha istituito e previsto
la sola figura del vice Presidente, senza limitare o vietare la possibilità di nominare due vice
Presidenti; ubi lex voluit, ubi noluit tacuit, ovvero dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto.
Il regolamento del Consiglio Comunale all’art.3 del Capo I chiarisce e regolamenta le attribuzioni del
Presidente del Consiglio addirittura prevedendo, per il principio della garanzia delle minoranze, la
presenza di un Vice Presidente eletto tra i consiglieri di maggioranza ed uno tra i consiglieri di minoranza (vedi delibera C.C. n.36 del 27.09.2010).
Ad avvalorare, che si tratti di una disciplina speciale, lo si evince anche dalla presenza all’interno del
regolamento comunale dell’art.3 bis “Attribuzioni dei Vice Presidenti”.
Volendo sostenere la tesi della nomina illegittima della sottoscritta, non si dovrebbe tenere conto della
prevalenza della disciplina speciale, dettata dal regolamento.
Quindi, prevalenza dello statuto, abrogazione con effetti ex tunc della norma regolamentare in contrasto, pertanto le nomine dei Vice Presidenti verrebbero meno con effetti retroattivi; entrambe le nomine verrebbero a decadere ciò senza inficiare la nomina del Presidente del Consiglio, la quale
avviene in modo autonomo rispetto a quella dei Vice Presidenti.
Poiché lo Statuto comunale all’art. 23 ha demandato alla Commissione Permanente dei Capigruppo, la risoluzione circa l’applicazione e l’interpretazione delle norme statutarie si ritiene opportuno di
demandare a tale Organo la decisione in merito.
Somma Vesuviana 22.04.2021
Il Consigliere Comunale
Avv. Rubina Allocca
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