sabato 21 Dicembre 2024
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Caso So.Fi.Coop., chiarimenti dall’avvocato della società

SOMMA VESUVIANA. In riferimento all’annunciato sgombero di 50 famiglie residenti a via Milano a Somma Vesuviana, riceviamo dall’avvocato Giorgio Parlato per conto della So.Fi.Coop., una lettera di chiarimenti riguardo la posizione di alcuni di quelli che risiedono nelle abitazioni realizzate dalla ditta ed in particolare di coloro che parlano nel video da noi pubblicato ieri.
Ecco di seguito il testo della missiva.

Egregio Direttore,
mi vedo costretto a scriverLe con riferimento relativo alla vendita all’asta di alcuni appartamenti costruiti dalla SO.FI.COOP., per contestare, nella qualità di avvocato costituito nei giudizi celebratisi tra i promissari acquirenti e la società costruttrice, le affermazioni ivi riportate.
In primo luogo, è opportuno sottolineare che per i suoli ove sono realizzati gli edifici in cui sono compresi gli appartamenti di cui trattasi non vi è alcun debito da parte della SO.FI.COOP nei confronti del Comune di Somma Vesuviana; infatti, la citata società ha interamente pagato il prezzo per l’acquisizione delle aree previsto dalla convezione stipulata con l’Ente territoriale sin dai primi anni novanta.
Venendo all’esame dell’intervista trasmessa, specifico che, diversamente da quanto ivi affermato, gli occupanti, come emerge dalle sentenze pubblicate negli anni, sfruttando la lentezza del sistema giudiziario, da oltre venti anni godono degli appartamenti omettendo il pagamento del saldo del prezzo pattuito in favore della società e l’accollo del mutuo erogato dalla Banca.
In particolare, per quanto riguarda le posizioni dei due intervistati, sig. Luigi Aprea e sig. Perna Pio, valga quanto accertato dalle sentenze emesse dal Tribunale, dalla Corte d’Appello e dalla Corte di Cassazione.
In base a questi atti che – ricordo che in uno Stato di diritto sono gli unici ad avere valore – il sig. Aprea risulta debitore nei confronti della società venditrice di 22mila euro, oltre interessi dal 31.10.1992 a titolo di saldo prezzo, oltre quanto dovuto per le rate di mutuo scadute a partire dal 1993 (sentenza Tribunale di Napoli 11037/2001 confermata dalla Corte d’Appello con sentenza 845/2013), mentre il sig. Perna Pio, invece, risulta debitore nei confronti della venditrice di euro 20.302, oltre interessi a titolo del saldo prezzo, nonché di quanto dovuto per le rate di mutuo scadute e non pagate (sentenza Tribunale di Napoli 2308/2002, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello 171/2005 e da quella della Corte di Cassazione 9395/2011).
In ultimo, anche la dichiarazione rilasciata da un altro manifestante/occupante, secondo cui non si saprebbe a chi corrispondere il saldo è totalmente priva di fondamento. Ed infatti, altri occupanti degli appartamenti pignorati hanno tranquillamente provveduto ad estinguere il proprio debito nei confronti della banca e della società venditrice, divenendo definitivamente proprietari dell’appartamento a seguito di regolare atto notarile di compravendita.
Laddove intenda seguire la vicenda riportando la realtà dei fatti sono a Sua disposizione per eventuali chiarimenti, con avvertenza che in mancanza, qualora si dovesse persistere nel propagare notizie del tutto prive di fondamento e tendenziose, mi vedrò costretto a procedere nelle sedi opportune per tutelare gli interessi della società da me rappresentata.
Distinti saluti.
Avv. Giorgio Parlato

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