giovedì 21 Novembre 2024
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Scuola. Concorso sostegno secondaria di primo grado, bufera sulla graduatoria

A cura di Loredana Monda

In Campania è guerra per il concorso per docenti di sostegno per la secondaria di primo grado. A scatenare il caos, è stata la graduatoria di merito, prima pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale e successivamente rettificata. Dopo la pubblicazione della rettifica spuntano ulteriori contestazioni e accessi agli atti, nel mentre è stata avviata la procedura di immissione in ruolo.

Era stato bandito il concorso a cattedra nel dicembre 2023, con l’accesso consentito a tutti coloro che erano in possesso del TFA, vale a dire la specializzazione sul sostegno per attività didattica a supporto di alunni con disabilità. Il percorso per l’acquisizione di detto titolo, prevedeva una procedura concorsuale preselettiva a tre prove, tra scritto e orale, nonché una formazione con tirocinio per non meno di nove mesi in una scuola pubblica.

Il bando prevedeva, inoltre, una quota del 30% dei posti disponibili (74 per circa 2000 candidati) a favore dei cosiddetti “triennalisti”, cioè docenti che, negli ultimi dieci anni, avessero prestato servizio, per l’appunto, per almeno tre anni (anche non consecutivi) in scuole medie statali, con almeno un anno su sostegno.

Lo stesso bando prevedeva, inoltre, una quota non superiore al 50% dei posti disposti (quindi massimo 37 su 74) per determinate categorie di cittadini individuate dal DPR 487/94.

Altri titoli valutabili erano servizio prestato nella specifica classe di concorso, corsi di perfezionamento e master, certificazioni linguistiche ed altri indicati negli allegati al bando di concorso.

Preso atto dei requisiti di accesso al concorso, i candidati presentano le istanze di partecipazioni, proseguono con una preselettiva scritta ad inizio marzo 2024 e una prova orale tra maggio e luglio 2024 (secondo i calendari previsti). Attendono, quindi, la pubblicazione delle graduatorie, come risultato dei punteggi dei titoli personali (inclusi quelli da riserva) presentati e valutati, della preselettiva e della prova orale.

In Campania, alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, in data 9 agosto 2024, parte il caos. Molti candidati sottoscrivono richieste di accesso agi atti (ancora privi di riscontro), ritenendo che ci fossero discrasie tra i punteggi indicati, quindi nella graduatoria, nonché che fossero valutati in modo non corretto i titoli per l’accesso alle riserve.

A questo punto, pur non rispondendo agli accessi agli atti e numerose poste elettroniche certificate di richieste di chiarimento, l’Ufficio Scolastico Regionale si attiva e aggiorna la graduatoria, in data 13 agosto 2024, sul suo sito istituzionale, asserendo che si fosse verificato “un errore elaborazione da parte del sistema informatico del calcolo delle riserve a livello ministeriale, che ha reso necessario riprodurre una nuova graduatoria”.

A questo punto, molte carte in tavola cambiano: ai concorsisti incazzati della prima ora, se ne aggiungono altri. Qualche candidato, che quasi stringeva tra le mani l’agognato ruolo con la pubblicazione della prima graduatoria, l’ha visto sfumare. Con la pubblicazione della seconda graduatoria, sono, così, iniziate a fioccare presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania altre richieste di chiarimento ed altri accessi agli atti (altrettanto privi di riscontro).

Attualmente chi secondo la prima graduatoria era ad un passo dal ruolo, minaccia guerra a suon di carta bollata e si è già rivolto a legali di fiducia.

La situazione cambia radicalmente, soprattutto, per diciassette persone, alcune delle quali rientravano, anche nella riserva del 30% dei cosiddetti “triennalisti”, scavalcati da altri che – pur avendo un punteggio base inferiore – si sono visti riconosciuti titoli di accesso a più riserve, scalando la graduatoria.

Si è abbattuta, quindi, un’altra bufera sull’Ufficio Scolastico Regionale, che, intanto, nonostante tanto caos ed incertezze ha avviato la procedura di immissione in ruolo – a partire anche dalla seconda graduatoria contestata –  che ha una prima fase che termina il 15 agosto 2024.

A spiegarci meglio quello che sta accadendo è proprio una candidata che afferma: “Può sembrare una contestazione stupida quella di alcuni di noi, ma si deve tener conto del fatto che per pochi punti può sfumarci la possibilità di una stabilizzazione lavorativa dopo decenni di sacrifici. Partiamo dal presupposto che siamo in presenza di un concorso su posto specifico, per il quale è  prioritario  il possesso (oltre che di altri requisiti di legge) del TFA, a cui si aggiungono punteggi per titoli personali, tra cui diplomi, lauree, master, corsi di formazioni, certificazioni varie (vedi informatiche e linguistiche). A parità di punteggio tra i candidati sui titoli base si considerano altri titoli che danno accesso ad eventuali riserve, con priorità a quella dei triennalisti, essendo richiesto un servizio un servizio specifico, di almeno un anno a contatto con alunni con disabilità. Tenga conto che vengono dati due punti per ogni di servizio specifico effettuato”.

La candidata prosegue: “In questo caso, avevamo 74 posti messi a bando, di cui – in virtù di normative nazionali –  non poteva essere assegnato più del 50% ai riservisti individuati dal DPR 487/94.  Significa 15 posti, diciamo ordinari, 22 ai triennalisti  e massimo altri 37 agli altri riservisti (con priorità al titolo di accesso a maggior punteggio). Faccia conto che per titoli generali personalmente ho punti 41,25 su 50 (tra titoli base e servizio su sostegno prestano nella media inferiore, chiaramente non mi è stato valutato quello nella secondaria di secondaria di secondo grado), 96 su 100 per prova scritta, 100 su 100 per prova orale, punto finale base 237,25. Secondo la graduatoria, a tenere conto dei punteggi, sarei dovuta rientrare nella quota del 30% dei triennalisti, avendo un servizio specifico prestato pari a cinque anni, come d’altra parte era risultato nella prima graduatoria.  In realtà con la seconda graduatoria non è stata rispettata la quota del 30% poiché 12 posti sono stati assegnato ai triennalisti, ma per i restati 10 posti non è stata utilizzato lo stesso criterio, ma sono state prese persone anche con altre riserve, rientranti in quel massimo 50% indicato dalla norma a loro destinato. In questo momento mi sento lesa nel mio diritto di riservista triennalista e rischio di perdere il passaggio di ruolo per errore di valutazione dei titoli, intanto l’Ufficio Scolastico Regionale ha avviato la procedura di immissione in ruolo dei candidati della seconda graduatoria, nonostante le pec con richieste di chiarimenti ed accesso agli atti che altri ed io ancora stiamo inviato, in assenza totale di riscontro”.

Chi si appresta a dare battaglia, punta alla presunta errata ripartizione percentuale (ergo al numero di posti) da assegnare con le riserve. Il bando è chiaro, infatti, nell’asserire che il 30% dei posti disponibili spetti ai “triennalisti” e altri posti spettino ad altre riserve.

Vi sono, infatti, particolari categorie di cittadini che beneficiano di una quota di riserva nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego. Dette riserve, di regola, non possono superare la metà dei posti banditi. Il principio è contenuto nell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 3/1957: “Nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”, ed è confermato dall’art. 7, comma 2, della Legge 68/1999, dall’art. 1014, comma 1, del D.Lgs 66/2010 e dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 487/1994.

Le riserve obbligatorie sono le seguenti:

  • riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
  • riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  • riserva di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, introdotta dal d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023.

Le ultime due riserve costituiscono un computo che si sviluppa nel tempo e le varie frazioni di posto si sommano una dopo l’altra fino ad ottenere un posto intero.

 

Per la legge per l’ordine delle riserve si tiene conto del seguente principio: “Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva (…).”

Il dubbio che sorge è semplice: Cosa accadrà in futuro se gli esclusi avessero diritto e perdessero l’assunzione e se coloro che non avessero diritto l’avrebbero, nonché se le procedure giudiziarie dessero ragione ad eventuali ricorrenti?

 

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