lunedì 25 Novembre 2024
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Scuola, docenti sostegno in rivolta: “No ai 36 punti in GPS ADSS e ADMM dei percorsi abilitanti”

Riceviamo e pubblichiamo.

In relazione all’ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2024/2026, chiediamo un intervento di modifica immediato sulla tabella di valutazione titoli esclusivamente per quanto riguarda le graduatorie per il sostegno, classi ADSS e ADMM.

Ci rendiamo conto che chi non è della scuola ha bisogno di alcune premesse per comprendere quanto sta accadendo, dato che i meccanismi legati alle graduatorie sono piuttosto complessi. Procediamo in ordine.

Le classi di concorso: è il termine tecnico per definire le singole discipline che oltre ad essere nominate in base ai contenuti di apprendimento sono anche numerate (esempio: A019 Filosofia e Storia).

I supplenti: non sono tutti uguali. I supplenti che hanno abilitazione si posizionano in prima fascia delle graduatorie e solitamente lavorano tutti. In base al titolo di studio, un docente può avere acquisito più di una abilitazione per essere inserito nelle graduatorie di più classi di concorso.

Le graduatorie: si accede alla graduatoria in base al titolo posseduto che è di accesso (laurea con esami specifici) e con abilitazione o specializzazione (per entrare in graduatoria di prima fascia) e si possono inserire una serie di titoli aggiuntivi in base a una tabella che ne stabilisce il valore in termini di punti. Più il punteggio è alto più è facile ottenere una cattedra. Anche un solo punto in più o in meno determina lo scavalcamento di decine e decine di persone, dipende dalla graduatoria. 36 punti costituiscono un punteggio enorme, invalicabile in alcune graduatorie.

L’abilitazione e la specializzazione. L’abilitazione è il titolo di accesso per l’insegnamento su materia (esempio: abilitazione per insegnare italiano alla scuola secondaria). La specializzazione è il titolo di accesso per l’insegnamento sulla cattedra di sostegno, ovvero dedicata agli alunni con disabilità. Negli ultimi cinque anni, dal 2019, sono stati avviati e conclusi più cicli per la specializzazione. Per questo motivo molti insegnanti pur di lavorare in modo stabile si sono specializzati, un corso molto impegnativo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell’impegno, posizionandosi in prima fascia della cattedra di sostegno (ADSS, ADMM). Per quanto riguarda l’abilitazione, per 10 anni non sono ci sono stati decreti che avviassero i corsi, da quest’anno la novità: il DPCM del 4 agosto 2023 ha previsto più tipologie di corsi abilitanti in base al bisogno: da 30 CFU (per chi è già abilitato o specializzato), 30 CFU (per chi ha tre anni di lavoro alle spalle), 36 CFU (per chi ha i 24 crediti formativi), 60 CFU per chi inizia ex novo.

Finora sono stati avviati soltanto i corsi di abilitazione da 30 CFU per chi è già abilitato o specializzato, i più facili da avviare e da gestire perché non richiedono accesso con esami preselettivi (in quanto i partecipanti hanno già fatto preselettiva con precedente abilitazione o specializzazione), sono completamente online (in quanto il tirocinio è già stato svolto) e durano un paio di mesi. L’attivazione dei corsi è dipesa dalle singole università, che si sono organizzate in autonomia per i tempi di attivazione, ma non per tutte le classi di concorso. Per alcune classi di concorso i corsi non sono stati avviati.

E ora torniamo alle graduatorie per i supplenti. Anche qui una premessa. Le GPS dovevano aprirsi a fine marzo. Se i tempi fossero stati rispettati tutto questo non sarebbe successo perché nessuno si sarebbe abilitato in tempo rispetto alla chiusura delle graduatorie, che durano 20 giorni, perciò l’inserimento dei titoli in questione sarebbe stato rimandato al prossimo biennio. Invece sono partiti i corsi abilitanti e a metà strada sono state aperte le graduatorie.

La nuova ordinanza per la riapertura delle graduatorie prevede una tabella di valutazione titoli che conferisce al titolo abilitante di 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati, fino a 36 punti, non solo sulla graduatoria della materia trattandosi di “titolo di accesso”, ma anche sulla graduatoria dedicata ai docenti di sostegno, per cui il titolo non è di acceso ma solamente titolo aggiuntivo. Questo punteggio ha avuto una ricaduta devastante sulla struttura della graduatoria del sostegno diverse ragioni.

Prima di tutto per una questione di sostanza che riguarda direttamente gli alunni con disabilità. Questi alunni necessitano di docenti di sostegno qualificati, non solo perché hanno una specializzazione, ma perché intenzionati a occuparsi dell’insegnamento dei ragazzi con bisogni speciali e quindi a restare di buon grado su questa graduatoria, magari dopo anni di lavoro e con una laurea affine. I docenti specializzati che hanno aderito al percorso abilitante di 30 CFU sono ormai proiettati all’insegnamento sulle singole discipline e solo secondariamente all’insegnamento su sostegno: proprio loro sono stati premiati, perché con (fino a) 36 punti in più in graduatoria saranno proiettati in avanti con un salto enorme, passando avanti a colleghi che lavorano da anni e sono intenzionati a continuare il proprio lavoro proprio per questa categoria di studenti. Una ricaduta assurda che destabilizza la graduatoria, facendo perdere la continuità del docente di sostegno agli alunni con disabilità che saranno i primi a rimetterci in termini di qualità dell’insegnamento: chi non ha intenzione di restarvi sarà chiamato per primo, chi ha intenzione di restarvi e ci lavora da anni sarà scavalcato e probabilmente non lavorerà. Siamo rimasti molto stupiti dal fatto che il ministero non abbia considerato quest’aspetto, in riferimento anche al fatto che proprio il Ministro Valditara si è espresso più volte sull’importanza della continuità per gli alunni con disabilità. Assurdo.

Una seconda questione di sostanza è rivolta al valore intrinseco della graduatoria per il sostegno, ripetiamo, dedicata ai docenti che seguono gli alunni con disabilità. Molti di questi docenti non hanno proprio intenzione di fare il percorso di 30 CFU per abilitati o specializzati perché non hanno intenzione di insegnare su materia. In altre parole vogliono fare il docente di sostegno e basta. Conferire 36 punti a chi segue il corso per abilitarsi su materia significa svalorizzare questa graduatoria che sembra essere diventata il trampolino di lancio per le graduatorie delle materie definite di serie A. Il docente di sostegno non ha meno valore degli altri docenti, anzi, si occupa di casi difficilissimi e delicati perciò dovrebbe essere valorizzato così come la graduatoria in cui è inserito.

In secondo luogo per una questione di iniquità e discriminazione nei confronti dei docenti.

  1. I percorsi abilitanti da 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati non sono stati attivati per tutte le classi di concorso. Alcuni docenti non hanno proprio potuto iscriversi ai corsi. Questa è una discriminazione vera e propria, un aspetto di incostituzionalità oggettiva.

 

  1. I cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente. Molti docenti precari di sostegno con specializzazione non si sono iscritti ai percorsi abilitanti da 30 CFU perché al momento dell’uscita dei bandi universitari hanno ricevuto informazioni discordanti sul loro valore per le GPS, sul funzionamento, sui tempi, sui costi, soprattutto da parte dei sindacati. La gestione della procedura è stata difficile, con vai pareri inviti al CSPI e bozze rivedute e corrette alla luce di incontri tra sindacati e ministero. L’informazione è stata gestita malissimo. In alcuni casi ai docenti di sostegno è stato detto che in quanto titolo aggiuntivo non poteva essere inserito con riserva perciò sarebbe stato uno sforzo, anche in termini economici, inutile, conveniva aspettare. Molti altri docenti sono rimasti inconsapevoli delle ricadute sull’incarico e soprattutto sullo sproposito dei 36 sei punti che sono l’equivalente di 3 anni di lavoro!
  2. I docenti che stanno prendendo la specializzazione con l’ottavo ciclo non hanno potuto iscriversi ai percorsi universitari abilitanti da 30 CFU. Anche questo è un aspetto decisamente discriminante perché questi docenti entreranno in graduatoria per il sostegno a pieno titolo, nonostante ciò non riusciranno a lavorare.

 

  1. Ulteriore iniquità e discriminazione si crea tra gli stessi docenti che si sono iscritti ai percorsi universitari abilitanti: alcune università riusciranno a terminare in tempo per l’inserimento del titolo (10 giugno), altre no. Per la graduatoria del sostegno, essendo questo un titolo culturale, non è previsto l’inserimento con riserva, ovvero il titolo deve essere acquisito entro la data di chiusura. Altra beffa. Saranno beneficiati coloro i quali si sono iscritti alle università “giuste”.

 

  1. I docenti che si sono iscritti ai percorsi abilitanti con le università “giuste” lo hanno fatto inconsapevolmente, senza una reale cognizione di causa, è capitato, si sono ritrovati questo megapunteggio come una grazia ricevuta. Spesso, loro stessi si dichiarano sbalorditi e a volte increduli dal conferimento di un beneficio così importante.

Restiamo sbalorditi perché si tratta di scelte risultate da trattative che non hanno considerato la complessità del mondo della scuola, delle graduatorie, lasciando così trasparire una impreparazione disarmante da chi dovrebbe amministraci e rappresentarci (sindacati). Per questo chiediamo la sostituzione dei poteri riferendoci al ministro in persona e il suo staff, per intervenire in tempo sulla tabella titoli per la graduatoria del sostegno, prima che sia troppo tardi.

In ultimo (ma potremmo metterlo per iscritto) la questione dei costi di questi corsi abilitanti: da 2000 a 2500 euro, non tutti i docenti possono permetterselo in tempi stretti, ci risulta (da verificare) vi siano stati più di 10mila iscritti alle università telematiche quindi un movimento di milioni di euro in un paio di mesi. Ma questa è una questione che lasciamo a voi giornalisti.

CHIEDIAMO CHE VENGA SOSPESA LA VALUTAZIONE DEL TITOLO ABILITANTE (dei percorsi del DPCM del 4 agosto 2023) PER LE GRADUATORIE DELLA CLASSE DI CONCORSO ADMM e ADSS, OVVERO ESCLUSIVAMENTE PER LE GRADUATORIE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO.

IL tutto in un orizzonte di equità di trattamento, correttezza di informazione, pari opportunità e regole equilibrate.

Il ministero può intervenire in tal senso perché la non attivazione di alcuni percorsi abilitanti per l’inserimento del titolo in graduatoria ha inceppato il meccanismo generale creando gravi iniquità, discriminazioni con gravi ricadute sui bisogni educativi e didattici degli alunni più fragili.

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