venerdì 20 Settembre 2024
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“Sopraelevazioni, distanze e P.R.G. a Pomigliano: Dura lex, sed lex!”

Da un nostro lettore Pierpaolo Palumbo riceviamo una lettera che può dare il via ad un dibatto sull’argomento sopraelevazioni, che di seguito pubblichiamo.

Pomigliano- Pochi giorni or sono, in città è apparso un manifesto a firma Partito Democratico in cui si accusava l’attuale amministrazione di aver sospeso l’esame delle pratiche edilizie di permesso a costruire (sopraelevazioni) in modo illegittimo e contrario a quanto dettato dal Piano Regolatore. Essendo la questione cara a tutti i cittadini è apparso doveroso effettuare qualche approfondimento in più, che ha portato a sconcertanti scoperte.
La variante di aggiornamento ed adeguamento al Piano Regolatore, e non il nuovo P.R.G., è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3/2004 in cui una maggioranza compatta ha respinto senza remore tutti i sessantasette emendamenti presentati da una opposizione altrettanto compatta,ed il voto di approvazione non fu all’unanimità ma di maggioranza (24 favorevoli e 7 contrari).
In merito alle distanze tra costruzioni, il codice civile del Regno d’Italia (anno 1865) prescriveva una distanza tra costruzioni di 3 m. (art. 571), quello del 1942 all’art. 873 ribadiva il concetto dei 3 m. aggiungendo la locuzione “Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”, orbene il Regolamento Edilizio Comunale del 1932, all’art. 40 stabiliva la distanza da rispettare in 5 m. Ritornando ai giorni nostri, all’art. 28 comma 3 delle NTA del PRG si legge “E’ fatto salvo quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. n° 1444/68 in tema di distanze in zona B”, ebbene tale decreto, che ha per titolo “Limiti inderogabili…” e rappresenta uno degli strumenti normativi cardine per la stesura dei piani regolatori, all’art. 9 comma 2 prescrive la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Ragion per cui, sul territorio comunale, dal 1932 la distanza da rispettare è quantomeno di 5 m., poi con il D.M. n°1444/68 è divenuta di 10 m., ed essendo tale norma inderogabile ed al di là di note circolari comunali la distanza prescritta dal codice civile di 3 m. è pura immaginazione, almeno per edifici costruiti dopo il 1932.
Altra nota dolente è il famosissimo principio del “costruire sul costruito” che è palesato all’art. 31 comma 3 punto f) delle NTA del PRG dove vi è la frase “nell’ambito della sagoma dell’edificio esistente”. Il Consiglio Comunale nell’approvare la variante al P.R.G. ha recepito integralmente le prescrizioni formulate dall’Amministrazione Provinciale di Napoli con delibera n°17/2005 in cui per il sopracitato articolo tale frase non esisteva e rappresenta quindi una aggiunta, una forzatura che ha dato il via al saccheggio del territorio unitamente con l’aver dimenticato in sede di stesura della variante al P.R.G. quei limiti inderogabili del D.M. n° 1444/68 sulla densità edilizia, ovvero quanti metri cubi si potevano realizzare per ogni metro quadro di suolo, limiti ampiamente superati da parecchi edifici forse già prima di realizzare la sopraelevazione degli stessi.
Dulcis in fundo, visto che le sopraelevazioni sono ammesse purchè nell’ambito della stessa unità abitativa e dato che non è possibile frazionare una unità abitativa in due o più unità, più che dare ai proprietari la possibilità di assicurare un’abitazione ai loro figli, ha dato loro la possibilità di avere un’abitazione a più livelli con qualche stanza in più, sempre che le opere realizzate corrispondano a quelle concesse con il permesso a costruire, per cui le giovani coppie più che metter su casa sono stati precursori di un nuovo concetto di casa, ovvero la casa-famiglia, dove nonni, genitori, figli e nipoti vivono allegramente sotto lo stesso tetto, ognuno nella propria stanza!

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